Nuove regole di Default

Banca Popolare Valconca, ora Cherry Bank.

NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT
NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT: CONOSCERLE PER AFFRONTARE ASSIEME IL CAMBIAMENTO
 
Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove regole europee per le banche in materia di inadempienza del Cliente (cosiddetto "default"), declinate a livello nazionale dalla Banca d’Italia e recepite da Banca Popolare Valconca, ora Cherry Bank.
La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l’obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.
Di seguito le principali novità, per permetterLe di affrontare il cambiamento con maggiore consapevolezza e gestire al meglio i Suoi rapporti con la Banca.

QUALI CONSEGUENZE HANNO LE NUOVE REGOLE?
Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, anche solo uno sconfinamento di conto corrente, al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, le PMI e le imprese, può comportare il passaggio a default di tutti i Suoi affidamenti in essere con la Banca e potrebbe compromettere la possibilità di accesso al credito e di richiedere nuovi finanziamenti.


LE PRINCIPALI NOVITA'
 
REGOLE ATTUALI NUOVE REGOLE
Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per oltre 90 giorni consecutivi, per un importo pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del Cliente verso la banca Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
-in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
-in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca
È consentita la compensazione degli importi scaduti con gli eventuali margini disponibili presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”)  Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:
-se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari;
-se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.
Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”). È richiesta la classificazione obbligatoria a default nel caso in cui una rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del Cliente (c.d. “misura di forbearance”) comporti per la Banca una perdita maggiore dell’1%


COME AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO? CONSIGLI UTILI
  • Rispettare sempre le scadenze, evitando di accumulare arretrati sui finanziamenti in essere indipendentemente dal relativo importo
  • Verificare frequentemente il saldo del proprio conto corrente
  • Tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche di quelli non gestiti in prima persona
Le Filiali di Banca Popolare Valconca, ora Cherry Bank sono a completa disposizione per darLe il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento e fornirLe chiarimenti sulle novità normative, al fine di individuare le soluzioni migliori che rispondono alle Sue esigenze. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178, che introduce specifiche disposizioni in tema di default di un debitore
  • Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017, che individua i criteri per fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato
  • Linee Guida EBA/GL/2016/07 sull’applicazione della definizione di Default
  • Tecniche di regolamentazione EBA/RTS/2016/06, relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, che integrano il Regolamento Delegato n. 171 del 19 ottobre 2017
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