REGOLE ATTUALI | NUOVE REGOLE |
Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per oltre 90 giorni consecutivi, per un importo pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del Cliente verso la banca | Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
-in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
-in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca
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È consentita la compensazione degli importi scaduti con gli eventuali margini disponibili presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente | La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate |
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente | Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente |
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) | Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:
-se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari;
-se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.
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Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”). | È richiesta la classificazione obbligatoria a default nel caso in cui una rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del Cliente (c.d. “misura di forbearance”) comporti per la Banca una perdita maggiore dell’1% |