Si informa la spettabile clientela che l’art. 69 della c.d. «Legge di Bilancio 2023» (L. n. 197/2022), ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall’articolo 49 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007.
In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a partire dal 1° gennaio 2023 è fissato in 5.000 euro. Ciò premesso, si riepilogano di seguito le DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE, attualmente vigenti.
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della Banca.
Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la soglia è di 1.000 euro.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
Gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegno bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare in forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (ovvero fino a 999,99 euro). Per ciascun modulo di assegno bancario e per ogni assegno circolare emesso in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere la somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo.
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a “me medesimo” o “mio proprio”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Si invita la clientela a controllare sempre la presenza della clausola di non trasferibilità, sia per gli assegni emessi, sia per quelli ricevuti.
LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI AL PORTATORE
Si ricorda che a partire dal 31 dicembre 2018 non è più ammessa l'apertura di libretti di deposito bancari al portatore.
I libretti della specie precedentemente in essere dovevano essere estinti entro la predetta data.
SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
Il NOSTRO PERSONALE È IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO A RIGUARDO
In particolare, il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a partire dal 1° gennaio 2023 è fissato in 5.000 euro. Ciò premesso, si riepilogano di seguito le DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE, attualmente vigenti.
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della Banca.
Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la soglia è di 1.000 euro.
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI
Gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegno bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare in forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (ovvero fino a 999,99 euro). Per ciascun modulo di assegno bancario e per ogni assegno circolare emesso in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere la somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo.
Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a “me medesimo” o “mio proprio”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Si invita la clientela a controllare sempre la presenza della clausola di non trasferibilità, sia per gli assegni emessi, sia per quelli ricevuti.
LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI AL PORTATORE
Si ricorda che a partire dal 31 dicembre 2018 non è più ammessa l'apertura di libretti di deposito bancari al portatore.
I libretti della specie precedentemente in essere dovevano essere estinti entro la predetta data.
SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
Il NOSTRO PERSONALE È IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO A RIGUARDO